ACCADEMIA NAZIONALE
DELL'OLIVO E DELL'OLIO
bandiera italiana dell'accademia dell'olivo e dell'olio

Statuto

Art. 1
L’Accademia Nazionale dell’Olivo costituitasi il 12 giugno 1960 riconosciuta personalità giuridica il 30.04.1982 con sede legale a Spoleto, assume la seguente denominazione “Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio” e si propone di contribuire al progresso delle conoscenze volte alla valorizzazione dell’olivo e dei suoi prodotti.


Art. 2
L’Accademia ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea straordinaria da adottare conformemente a quanto previsto statutariamente.


Art. 3
L’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio è un’organizzazione apolitica e non lucrativa regolata a norma del Titolo II, Capo III del Codice Civile, nonché dal presente statuto.
L’Accademia si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere studi, ricerche e discussioni sulle maggiori problematiche concernenti la filiera dell’olivo e dell’olio;
b) organizzare ciccli di lezioni seminari, conferenze, tenute da Accademici o da altri esperti  invitati dal Consiglio Accademico, riguardanti il miglioramento dell'olivicoltura, dell'elaiotecnica e la  valorizzazione dei  prodotti della filiera;
c) costituire osservatori, laboratori e commissioni di studio;
d) organizzare convegni per la trattazione dei più importanti aspetti di ordine tecnico-economico, giuridico e nutrizionale, in accordo con gli obiettivi indicati nell’art.1, nel quadro della agricoltura e dell’economia nazionale e internazionale;
e) pubblicare gli Atti accademici, nonché studi, inchieste, monografie e raccolte di opere, anche eventualmente attraverso un proprio periodico;
f) assumere o favorire l’organizzazione di mostre olivicole regionali, nazionali e internazionali;
g) relazionarsi, nello svolgimento del proprio lavoro, con le Istituzioni pubbliche e/o private nazionali ed internazionali che operano nel perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1;
h) amministrare fondazioni e contributi per il conferimento di premi a lavori di carattere scientifico o per l’attuazione di determinati studi;
i) promuovere la costituzione di un apposito “Albo” avente lo scopo di riunire tutti coloro che sotto diversi aspetti contribuiscono alla valorizzazione dell'olivo e dell'olio italiano nell’ambito sociale, economico, artistico e letterario;
l) raccogliere nella propria biblioteca, a disposizione degli studiosi e del pubblico, le pubblicazioni italiane ed estere di carattere scientifico tecnico economico e giuridico riguardanti l’olivicoltura e la trasformazione dei suoi prodotti.
L’Accademia può svolgere qualsiasi altra attività, iniziativa, intervento, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e/o attività di cui sopra ovvero ad essi connessi o accessori.


Art. 4.
L’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio è composta da “Accademici Onorari”, “Accademici Ordinari”, “Accademici Corrispondenti” e “Accademici Sostenitori” e "Sovrannumerari.

L'appartenenza ad una di queste categorie deve essere confermata mediate il pagamento della quota sociale annuale.

Il Corpo Accademico deliberante è composto da Accademici Onorari e Ordinari.
Gli Accademici Onorari vengono scelti fra persone singolarmente benemerite, nel campo dell’olivo e dei suoi prodotti.
Gli Accademici Ordinari debbono essere scelti tra i Corrispondenti.
Gli Accademici Corrispondenti sono scelti fra le persone che si siano distinte negli studi, nell’esercizio della olivicoltura e dell’elaiotecnica, nella valorizzazione dei prodotti di pregio, nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche umanistiche, bio-mediche e della  nutrizione ad esse attinenti.
Alla categoria degli Accademici Sostenitori possono aderire Istituzioni ed Enti pubblici, Imprese pubbliche e private, società scientifiche, personalità italiane e straniere che intendano impegnarsi per il sostegno economico dell’Accademia e che possano promuovere iniziative per la valorizzazione dell’olivo e dei suoi prodotti. L’adesione avviene su domanda degli aspiranti e su proposta del Consiglio Accademico. La partecipazione all’associazione è ispirata ai principi della democrazia, di uguaglianza e delle pari opportunità. Le quote di adesione e di sostegno all’Accademia sono regolate dal Regolamento ed esse non sono in nessun caso rimborsabili,  né trasferibili.

i Sovrannumerari provengono dalle categorie degli Accademici Ordinari o Corrispondenti che, per motivi di età, malattia o altra causa siano impossibilitati a partecipare direttamente alle attività dell'Accademia. In tali casi l'Accademico può richiedere, anche per delega, al Presidente di essere collocato nella categoria dei Sovrannumerari. Il provvedimento può essere adottato dal Corpo Accademico, su proposta  del Consiglio Accademico, in modo da consentire il pieno e regolare funzionamento degli organi dell'Accademia stessa, secondo quanto specificato nel Regolamento.

Art. 5
Il numero degli Accademici Onorari, Ordinari e Corrispondenti non può essere rispettivamente superiore a trenta, centocinquanta e trecento. Non vi è limite per la categoria dei Sovrannumerari.

Art. 6
Possono essere nominati Accademici Onorari, Ordinari e Corrispondenti anche gli studiosi stranieri che abbiano i requisiti di cui all’art. 4 limitatamente a non più di in terzo di quelli italiani previsti all’art. 5.

Art. 7
Le nomine degli Accademici di qualsiasi categoria sono fatte dal Corpo Accademico, su proposta del Consiglio Accademico di cui all’art.10.
L’approvazione si effettua con il voto favorevole della metà più uno dei votanti del Corpo Accademico. E’ ammessa la votazione da parte degli Accademici aventi diritto  mediante schede inviate alla Presidenza in doppia busta chiusa, delle quali l’esterna portante il nome e cognome del votante. E' inoltre, consentito il voto con strumenti telematici fatto salvo che sia salvagurdata la segretezza del voto stesso con idonee procedure.

Art. 8
La qualifica di Accademico può essere persa per recesso o per esclusione. L’accademico  che intenda  recedere dall’Accademia può farlo  in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Accademico. Il Consiglio Accademico ha facoltà di proporre al Corpo Accademico la revoca dei soci Onorari, Ordinari, Corrispondenti , Sostenitori e Svrannumerari  che si siano resi incompatibili con la dignità e con le finalità dell’Accademia, dopo aver sentito la pronuncia del Collegio dei Probiviri. La carica di Accademico non è trasmissibile.

Art. 9
Sono Organi dell’Accademia:
L’Assemblea degli Accademici;
Il Corpo Accademico,
Il Presidente e due Vice-Presidente;
Il Consiglio Accademico;
Collegio dei Revisori dei Conti;
Collegio dei Probiviri.

Art.10
L’Accademia è retta da un Consiglio Accademico composto da un Presidente, da due Vice Presidente e da sei Consiglieri di cui uno con funzioni di Tesoriere ed uno con funzioni di Segretario. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Accademico anche i Presidenti delle Sezioni, di cui all’art. 21. Il Consiglio Accademico dura in carica un quadriennio ed i suoi membri possono essere riconfermati. Il Consiglio Accademico è eletto dal Corpo Accademico: il voto può essere espresso personalmente, o con possibilità di delega oppure  per corrispondenza o per via telematica purchè sia salvaguardata la segretezza del voto. Per il voto per corrispondenza o con strumenti telematici non è consentita la delega.

Art.11
Il Presidente ed i Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Accademico tra i suoi membri, i quali  a loro volta sono stati eletti dal Corpo Accademico in un numero di nove.

Art.12
Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Accademia e potrà pertanto validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi e rapporti con terzi in genere compresi enti, società, istituzioni pubbliche e private. Il Presidente convoca e presiede le adunanze, firma gli Atti Ufficiali, ne cura l’incremento e lo sviluppo.I Vice-Presidente coadiuvano il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
In caso di impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice-Presidente più anziano.

Art. 13
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti eletti dal Corpo Accademico. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio esamina la contabilità dell’Accademia, ne controlla la gestione, fa il controllo di cassa, verifica i bilanci consuntivi di cui predispone le relazioni che devono essere presentate in Assemblea, unitamente ai bilanci.

Art 14
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque Accademici ordinari di cui tre effettivi e due supplenti, scelti tra gli Accademici eletti dal Corpo Accademico su proposta del Consiglio.

Art.15
Per l’applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, nonché per meglio disciplinare lo svolgimento delle diverse attività dell’Accademia, il Consiglio Accademico darà corso alla emanazione di un Regolamento generale per il proprio funzionamento che stabilisca anche le attribuzioni del Segretario e del Tesoriere.

Art.16
Il Consiglio provvede a quanto concerne l’attività scientifica, culturale e amministrativa dell’Accademia. In particolare:
1) nel mese di dicembre alla compilazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; entro il mese di marzo alla redazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente da presentarsi all’approvazione del Corpo Accademico, entro il successivo mese di aprile;
2) il consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta di tre Revisori dei Conti eletti per ogni quadriennio tra gli Accademici Ordinari del Corpo Accademico, i cui compiti sono quelli previsti dal codice civile.
3) a predispone i programmi dell’attività scientifica e culturale dell’Accademia.
E’ fatto divieto all’Accademia distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Accademia. Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o di quelle direttamente connesse o, se del caso, accantonati a riserva per futura destinazione.

Art. 17
Le deliberazioni del Consiglio Accademico non sono valide se non presenti almeno 5 (cinque) Consiglieri.
Il Consiglio può riunirsi per via telematica.

Art. 18
Il Corpo Deliberante dell’Accademia è costituito dagli Accademici Ordinari e Onorari i quali possono aderire alle cariche accademiche.

Art. 19
Le deliberazioni del Corpo Accademico in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 20
Le riunioni dell'Assemblea dell'Accademia sono pubbliche se destinate a letture, conferenze e discussioni su argomenti di carattere tecnico e scientifico e a relazioni sulla attività dell’Accademia. Alle discussioni pubbliche possono prendere parte anche i non Accademici.

Art. 21
Possono essere costituite presso l’Accademia sezioni permanenti per approfondire studi, rilevazioni ed esperienze in accordo con gli obiettivi dell’art. 3. Esse saranno ordinate in base al Regolamento proposto dal Consiglio ed approvato dal Corpo Accademico

Art. 22
L’anno Accademico ha inizio il 1 gennaio e coincide con l’esercizio finanziario.

Art. 23
I beni che costituiscono il patrimonio dell’Accademia sono descritti in appositi inventari.
Il patrimonio iniziale è costituito dalle quote sociali di partecipazione che vengono determinate in £ 10.000 (diecimila lire pari a 5,16 Euro), una tantum per ciascun Socio Ordinario fondatore. Detto patrimonio potrà essere integrato dai contributi di Enti pubblici, privati ed altri.
Più segnatamente i mezzi finanziari e patrimoniali necessari per il conseguimento degli scopi dell’associazione sono costituiti:
- dai beni mobili ed immobili che essa possiede o potrà possedere in avvenire;
- dalla quota di ingresso e dalle quote associative annue o periodiche degli associati;
- dai contributi ordinari e straordinari degli associati;
- da eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- da eventuali contributi ricevuti dall’Unione Europea o da organismi internazionali, da privati o di qualsiasi altro genere;
- da eventuali introiti di manifestazioni, pubblicazioni, attività connesse, nonché di eventuali sottoscrizioni e, più in generale, da qualsiasi entrata derivante dalle iniziative sociali;
- da eventuali rimborsi;
- da fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio;
- da entrate derivanti da erogazione di servizi ovvero da attività commerciali e produttive marginali nonché da contributi versati a vario titolo da sostenitori;
- da eredità, legati, donazioni ed elargizioni di associati e di terzi.
Il patrimonio dell’associazione deve risultare dal rendiconto sulla gestione approvato conformemente a quanto previsto statutariamente.
Qualora l’associazione si sciolga per qualsiasi causa e secondo le modalità previste dal presente statuto, il suo patrimonio, dopo la liquidazione, verrà devoluto ad associazione con finalità analoghe ovvero per fini di pubblica utilità.

Art.24
L’Accademia può bandire concorsi per il conferimento di premi, in base a speciali regolamenti appositamente emanati o secondo le disposizioni contenute negli Statuti delle fondazioni finanziatrici.

Art.25
Le proposte di eventuali riforme dello Statuto Accademico, fatte dal Consiglio Accademico o anche da un numero non minore di 30 (trenta) Accademici Ordinari, dovranno essere approvate dal Corpo Accademico con delibera presa da due terzi degli Accademici presenti all’adunata o interpellati per referendum avvalendosi eventualmente anche di strumenti telematici.

 

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