ACCADEMIA NAZIONALE
DELL'OLIVO E DELL'OLIO
bandiera italiana dell'accademia dell'olivo e dell'olio

Regolamento

Regolamento

Approvato nella riunione del Consiglio del 16.3.2022

 

ART. 1. DEL CORPO ACCADEMICO DELIBERANTE

Ai sensi dell’Art. 18 dello Statuto il Corpo Accademico deliberante, detto anche Corpo Accademico, è costituito dall’Assemblea degli Accademici Ordinari ed Onorari, la quale provvede:
a) alla nomina degli Accademici di ogni categoria su proposta del Consiglio Accademico;
b) alla nomina dei Revisori dei Conti su proposta del Consiglio Accademico;
c) alla nomina dei Probiviri su proposta del Consiglio Accademico;
d) all’ approvazione entro aprile di ogni anno del Bilancio Consuntivo dell’anno precedente, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti, sottopostogli dal Consiglio Accademico;
e) a deliberare eventuali modifiche dello Statuto e/o Regolamento nonché su questioni di particolare importanza che il Consiglio Accademico ritenesse di voler sottoporre al suo esame;
f) alla approvazione, su proposta del Consiglio Accademico, della costituzione di Sezioni Specializzate e di Gruppi di Lavoro con il compito di svolgere studi, rilevazioni ed esperienze in determinati rami della tecnica agronomica e della elaiotecnica, degli aspetti nutrizionali, dell’economia e del diritto nelle loro applicazioni nel settore olivicolo-oleario.
Ai sensi dell’Art. 10 dello Statuto il Corpo Accademico si riunisce in Assemblea con l’unico scopo di eleggere il Consiglio Accademico.
L’Assemblea del Corpo Accademico è valida in prima convocazione quando siano presenti, in proprio e/o per delega, almeno la metà più uno dei suoi componenti e può svolgersi per via telematica.
Salvo nel caso di approvazioni di eventuali modifiche dello Statuto per le quali ci si atterrà all’art. 25 del medesimo, per tutte le altre deliberazioni l’Assemblea è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per la validità delle deliberazioni del Corpo Accademico, ogni Accademico votante può essere portatore al massimo di due deleghe rilasciate e sottoscritte da altri Accademici aventi diritto al voto.
Le deliberazioni del Corpo Accademico vengono adottate a semplice maggioranza, salvo nel caso di votazioni su eventuali riforme dello Statuto per le quali è prescritto il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti in proprio e/o per delega o interpellati per referendum.
Le deliberazioni del Corpo Accademico vengono di norma adottate a votazione palese. La votazione segreta è d’obbligo quando attenga a questioni personali. Negli altri casi deve essere richiesta da almeno un quinto degli aventi diritto al voto.
Le Assemblee del Corpo Accademico sono convocate dal Presidente con avviso a ciascuno degli Accademici aventi diritto al voto: detto avviso, da inviarsi per corrispondenza ordinaria o elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, conterrà l’ora, la data, il luogo della riunione stessa, l’ordine del giorno e gli estremi dell’eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione potrà essere fissata nel medesimo giorno della prima, nel rispetto delle norme giuridiche vigenti in materia, in particolare l’Assemblea non potrà prendere in esame questioni che non siano state dettagliatamente precisate nell’ordine del giorno. Presiede l’Assemblea del Corpo Accademico il Presidente dell’Accademia o un Vice Presidente o, in mancanza di questi, il Socio Ordinario più anziano per età.
Le suddette norme hanno valore sia per le Assemblee del Corpo Accademico sia per l’Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’Accademia.

 

ART. 2. DELLA NOMINA DEGLI ACCADEMICI

E’ nella facoltà degli Accademici Onorari, Ordinari e Sostenitori far pervenire al Presidente, entro il mese di ottobre, segnalazioni motivate (curriculum) di persone che, a loro giudizio, potrebbero proficuamente contribuire alle finalità accademiche ai sensi di quanto precisato dall’art. 4 dello Statuto.
Nell’ ultima riunione annuale del Consiglio Accademico, il Presidente comunica le segnalazioni pervenutegli ed il Consiglio, tenuto conto dei posti disponibili per ciascuna categoria, come indicato all’art. 5 dello Statuto, sceglie i nomi da sottoporre alla votazione del Corpo Accademico. Il numero massimo degli Accademici Sostenitori non può superare i cento. Qualora per la scelta dei nomi vi siano disparità di pareri, si procede a votazione segreta e a maggioranza. Per la nomina ad Accademico, o passaggio di categoria, si procede come indicato dall’art. 7 dello Statuto. In base all’art. 4 dello statuto, il Consiglio Accademico stabilisce annualmente l’ammontare della quota associativa annuale. Al termine dell’anno gli accademici non in regola con il pagamento della quota verranno invitati a regolarizzare la propria posizione pena collocamento nella categoria degli accademici sovrannumerari.
Per quanto riguarda la nomina degli Accademici Sostenitori viene stabilita la sottoscrizione di una quota annuale il cui ammontare monetario verrà di volta in volta e per ciascun soggetto, determinato dal Consiglio Accademico.


ART. 3. DELLA NOMINA DEL CONSIGLIO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Ai sensi dell’Art. 10 dello Statuto  il Corpo Accademico elegge i nove membri del Consiglio,  i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti più due supplenti e i tre membri del Collegio dei Probiviri più due supplenti. Alla indizione delle votazioni provvede il Consiglio Accademico uscente. La votazione può avvenire per corrispondenza ed in tal caso la Segreteria, almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, invia a ciascuno degli Accademici aventi diritto al voto le due buste con la scheda di votazione. Se, invece, la votazione è indetta per via telematica, la segreteria invia almeno 15 giorni prima della scadenza del quadriennio di carico a ciascun Accademico avente diritto al voto, il collegamento per accedere al sistema di votazione in rete utilizzando le proprie credenziali. Per la procedura di votazione si attua la disposizione di cui all’art. 7 dello Statuto.
Pena l’annullamento della scheda, ciascun elettore non può designare più di nove nominativi quali Consiglieri, più di cinque nominativi scelti per il Collegio dei Revisori dei Conti e più di cinque nominativi per il Collegio dei Probiviri.
Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o di successive dimissioni, o comunque di decadenza di un eletto, subentra il nominativo che nella graduatoria ha conseguito il maggior numero di voti fra i non eletti. A parità di voti viene eletto l’Accademico con maggior anzianità accademica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
Il Presidente stabilisce la data dello spoglio delle schede ed il relativo scrutinio, previa la scelta di due scrutatorinell’ambito degli Accademici. Alle operazioni di scrutinio, cui presiederà il Presidente o un Vice Presidente, presenzierà il Segretario o, in caso di impedimento, il Consigliere più anziano disponibile.

 

ART. 4. DEL PRESIDENTE E DEI VICE-PRESIDENTE

Il Consiglio Accademico, previa accettazione dei membri eletti alle cariche entro quindici giorni dalla comunicazione dei risultati delle elezioni, provvede nei trenta giorni successivi alla elezione del Presidente e dei due Vice Presidente. La votazione è segreta. Qualora si verificasse nel quadriennio la vacanza nelle cariche del Presidente o dei Vice Presidente, si procederà alle rispettive nomine, previa ricostituzione del plenum consiliare, con la nomina dell’Accademico che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il nono eletto nella elezione del Consiglio per il quadriennio in corso.

 

ART. 5. DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa accettazione dei membri eletti entro quindici giorni dalla comunicazione dei risultati delle elezioni, provvede, ai sensi dell’Art. 13 dello Statuto, entro trenta giorni dalla proclamazione medesima alla nomina, nel proprio interno, del Presidente del Collegio stesso. Qualora nel quadriennio di carica, si determini vacanza per qualsiasi motivo del Presidente o di uno dei Revisori, il Collegio viene ricostituito nel suo plenum con la nomina dell’Accademico che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il terzo eletto nella elezione del Collegio per il quadriennio in corso.

 

ART. 6. DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, previa accettazione dei membri eletti entro quindici giorni dalla comunicazione dei risultati delle elezioni, provvede, entro trenta giorni dalla proclamazione medesima alla nomina, nel proprio interno, del Presidente del Collegio. Qualora nel quadriennio di carica, si determini vacanza per qualsiasi motivo del Presidente o di uno dei Probiviri, il Collegio viene ricostituito nel suo plenum con la nomina dell’Accademico che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il terzo eletto nella elezione del Collegio per il quadriennio in corso.

 

ART. 7. DEI COMPITI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Oltre a provvedere a quanto concerne l’attività scientifica dell’Accademia, spetta al Consiglio, secondo le norme statutarie:
a) nominare l’Accademico Tesoriere e l’Accademico Segretario;
b) compilare entro il mese di dicembre il Bilancio Preventivo ed entro il mese di marzo quello Consuntivo dell’anno decorso che, corredato della relazione scritta dal collegio dei Revisori dei Conti, viene presentato all’approvazione del Corpo Accademico entro il mese di aprile;
c) proporre al Corpo Accademico la nomina dei nuovi Accademici nelle varie categorie previste dall’art. 4 dello Statuto, oppure il passaggio degli Accademici da una categoria all’altra, nonché indire l’elezione del nuovo Consiglio alla scadenza del quadriennio in carica;
d) promuovere, vagliare e, se del caso, dar corso a proposte inerenti l’attività accademica, pervenute alla Presidenza da parte di Accademici di qualunque categoria, ovvero da parte di autorità, enti, studiosi cui interessi l’attività dell’Accademia;
e) procedere alla nomina dei Delegati Regionali ed alla costituzione di Gruppi di Lavoro nella varie tematiche inerenti l’attività dell’Accademia. Possono essere nominati Accademici e non.

f) predisporre e sovrintendere alla corretta gestione amministrativa e contabile dell’Accademia.
Su invito del Presidente dell’Accademia possono partecipare alle riunioni i Presidenti delle Sezioni e ogni altro soggetto nella circostanza ritenuto opportuno, a titolo consultivo.

 

Art. 8. DEI COMPITI DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed i Vice Presidente svolgono le funzioni ad essi attribuite dall’art.12 dello Statuto. Il Presidente, per motivi di urgenza, ha facoltà di provvedere in luogo e vece del Consiglio sottoponendo, non appena possibile, i provvedimenti presi al Consiglio per la ratifica. Cura che le deliberazioni prese dal Corpo Accademico e dal Consiglio Accademico abbiano pronta esecuzione. Provvede alla autorizzazione delle spese ed alla emissione dei mandati di pagamento.

 

ART. 9. DEI COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario, immediato collaboratore del Presidente, avvalendosi dell’ufficio di segreteria deve:
a) tenere aggiornato l’elenco degli Accademici;
b) curare la redazione e la pubblicazione degli atti accademici;
c) provvedere affinché in appositi registri cartacei o elettronici siano trascritti i verbali delle adunanze del Corpo Accademico e del Consiglio, nonché a sottoporre detti verbali ad approvazione nelle sedute immediatamente successive e deve farli firmare dal Presidente della seduta e controfirmarli personalmente;
d) sorvegliare che in ogni atto dell’attività accademica siano osservate le norme statutarie e quelle del presente Regolamento;
e) provvedere alla organizzazione delle adunanze dell’Accademia nel corso dell’anno;
f) annotare in appositi registri cartacei o elettronici i documenti di spesa nonché i mandati emessi dal Presidente.

 

ART. 10. DEI COMPITI DEL CONSIGLIERE TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere:
a) provvede alla conservazione dei beni mobiliari ed immobiliari dell’Accademia, assicurandosi che di essi sia steso ed aggiornato apposito inventario;
b) di intesa con il Segretario provvede a compilare ed a sottoporre al Presidente i Bilanci Preventivi e Consuntivi;
c) durante il corso dell’esercizio controlla che le spese per conto dell’Accademia abbiano la relativa copertura finanziaria; controfirma i mandati di pagamento.

 

ART. 11. DEI COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Controlla la regolarità delle registrazioni contabili riguardanti la gestione amministrativa dell’Accademia; si assicura dell’esattezza dei conti consuntivi confrontandone i dati con i registri contabili; in sede di esame del conto consuntivo da parte del Corpo Accademico presenta le proprie deduzioni mediante relazione scritta.

 

ART. 12. DEI COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, godendo di particolare stima, è incaricato di esprimere pareri autorevoli e di risolvere divergenze.

 

ART. 13. DELLE ADUNANZE E CONFERENZE

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto, le adunanze destinate a conferenze e discussione di carattere tecnico-scientifico, sono normalmente pubbliche. Alle discussioni pubbliche possono prendere parte anche i non Accademici.

 

ART. 14. DELLE SEZIONI E DELLA BIBLIOTECA

Ciascuna delle Sezioni previste dall’art. 1 lettera f) è presieduta da un membro del Corpo Accademico proposto dal Consiglio Accademico e comprende almeno altri due Accademici proposti dal Presidente di Sezione designato.
Per il proprio funzionamento ogni Sezione potrà disporre di un fondo cassa reintegrabile, il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Accademico, anche in ordine alle necessità che verranno indicate, a titolo preventivo, nel programma di attività della Sezione presentato dal suo Presidente all’esame del Consiglio Accademico.
Al quindici gennaio di ogni anno il Presidente di Sezione è tenuto a trasmettere al Consiglio Accademico una dettagliata relazione per illustrare l’attività svolta dalla Sezione durante l’anno decorso, nonché il rendiconto economico.
Il Presidente dell’Accademia, almeno una volta l’anno, in occasione di riunione di Consiglio, convoca i Presidenti di Sezione per concordare, anche sulla scorta degli indirizzi emersi dalle relazioni trasmesse al Consiglio Accademico, le linee di azione più valide dei vari settori operativi.
Presso la sede dell’Accademia sarà istituita permanentemente la Biblioteca diretta dal Consigliere Segretario.
La Biblioteca è a disposizione di tutti i soci. L’accesso ai testi della biblioteca è inoltre aperto a tutti gli operatori della filiera, alle istituzioni pubbliche e private previa richiesta di consultazione da rivolgere al Consigliere Segretario che regolamenterà le modalità di accesso e consultazione. Il Consigliere Segretario informa almeno una volta l’anno il Consiglio Accademico in merito al servizio bibliotecario.

 

ART. 15. DELLE RIUNIONI E VOTAZIONI TELEMATICHE

Lo svolgimento delle riunioni del Consiglio e degli altri organi istituzionali in modalità telematica è disciplinato come segue. La convocazione delle riunioni avviene solo per posta elettronica. La modalità telematica prevede l'impiego di piattaforme digitali comprese tecnologie che consentono il collegamento telefonico o informatico.

Il collegamento telematico deve prevedere la possibilità per ciascun partecipante di essere collegato in video e audio, identificato e di poter intervenire ed esprimere il proprio parere o voto. Inoltre, deve essere garantita la riservatezza della seduta e la contemporaneità delle decisioni. I partecipanti possono collegarsi da qualsiasi luogo purché sia garantita la riservatezza della seduta.

In caso di interruzione di collegamento telematico il voto non sarà valido e dovrà essere ripetuto. Eventuali problemi tecnici intercorsi durante la seduta dovranno essere riportati nel verbale.

Le elezioni telematiche per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e quelle per le nomine per le diverse categorie di accademici devono rispettare il principio di segretezza del voto.

 

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